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Ragionerie dello Stato: rendiconto relativo al consuntivo delle entrate

lentepubblica.it • 26 Febbraio 2016

ragioneriaIn questo manuale sono illustrati, ai fini della formazione del conto consuntivo, i processi e le relative operazioni per il trattamento dei dati concernenti le fasi delle entrate erariali e regionali di competenza dell’esercizio finanziario concluso. Sono inoltre specificati gli adempimenti ed i termini per l’espletamento delle operazioni integrative, di rettifica e di parifica dei versamenti da parte degli Uffici Centrali del Bilancio e delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

 

Per quanto disposto dagli articoli 35 e seguenti della Legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009 n. 196, nonché dagli articoli 145 e seguenti del Regolamento di contabilità, al termine dell’anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione. Questi conti sono trasmessi al Dipartimento della Ragioneria Generale per la formazione del rendiconto generale dell’esercizio scaduto. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze provvede quindi, per cura del Ragioniere Generale, a trasmettere il rendiconto generale alla Corte dei Conti per la parificazione, entro e non oltre il 31 maggio. Entro il mese di giugno il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta alle Camere il rendiconto generale dell’esercizio finanziario parificato.

 

Il rendiconto generale dello Stato è diviso in due parti: la prima riguarda il conto del bilancio, in relazione al preventivo; la seconda parte riguarda il conto generale del patrimonio dello Stato con le variazioni che questo ha subito. In questo manuale sono esposti dettagliatamente, ai fini della formazione del conto consuntivo del bilancio per le entrate erariali, il flusso logico e lo schema operativo secondo i quali sono trattate le informazioni concernenti le entrate accertate e scadute durante l’esercizio finanziario, le riscossioni degli agenti contabili ed i versamenti nelle casse dell’Erario riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelli anteriori, effettuati entro il termine del 31 dicembre.

 

Il conto del bilancio dell’amministrazione dello Stato, per quanto riguarda le entrate, è costituito dai seguenti prospetti: conto consuntivo per unità di voto; allegato per capitoli/articoli; allegato per le somme rimaste da versare (Ali. 23); allegato per le somme rimaste da riscuotere (Ali. 24). I dati utilizzati per la compilazione del conto consuntivo per unità di voto sono costituiti da: numero e denominazione delle unità di voto di entrata; previsioni definitive a fine esercizio; residui al primo gennaio; movimenti contabili dell’esercizio: accertamenti, riscossioni, versamenti. dati utilizzati per la compilazione dell’allegato per capitoli/articoli sono analoghi a quelli occorrenti per la compilazione del conto consuntivo per unità di voto, ma esposti naturalmente a livello capitolo/articolo.

 

Per la compilazione dell’allegato per le somme rimaste da versare sono altresì necessari dati relativi agli importi acquisiti dalle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentine Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ancora da regolare a carico della spesa. Per la compilazione dell’allegato per le somme rimaste da riscuotere sono utilizzati dati relativi alla classificazione di tali somme in base al grado di esigibilità. Alla Corte dei Conti per le necessarie operazioni di parifica, oltre i suddetti modelli che riceve dalla Ragioneria Generale dello Stato, vengono trasmessi a cura degli Uffici Centrali del Bilancio, per i capi di propria pertinenza, i seguenti elaborati: prospetto generale delle riscossioni e dei versamenti relativi ad ogni singolo capo; conto consuntivo delle entrate relative ad ogni singolo capo.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato
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